Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Finalità della legge). - 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, nonché dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale per il restauro, dell'Istituto centrale di patologia del libro e della Scuola sperimentale di cinematografia».